Sospensione Rate Mutuo, la nuova legge 2023

Come ottenere la sospensione delle rate del mutuo? Una domanda che si pongono in tanti, alla luce della profonda crisi odierna che stiamo vivendo che vede molte persone non riuscire a stare a passo con il pagamento, con il rischio di avere gravi ripercussioni.

Sospensione Rate Mutuo

Di seguito vedremo delleindicazioni utili per quello che riguarda la sospensione delle rate del mutuo.

Sospensione Rate Mutuo, come Funziona la Nuova Legge 2023

La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 l’accesso all’agevolazione per determinate categorie ammesse durante la Pandemia da Covid-19. Rientrano tra queste:

  • autonomi;
  • liberi professionisti;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa Fondo la validità.

In realtà, viene allargata la platea di beneficiari della misura rispetto a quella originaria. Grazie alle seguenti novità:

  • la presentazione dell’ISEE, prima richiesta, non è più obbligatoria;
  • è stata innalzata la soglia massima dell’importo dei mutui, prima fino a 250mila euro. Ora giunta a 400mila euro;
  • possono accedere alla sospensione anche i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima Casa”;
  • non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali all’atto di presentazione dell’istanza, sia ripreso per almeno tre mesi il regolare ammortamento delle rate del mutuo.

Ricordiamo che il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa – noto anche come fondo Gasparrini – è stato istituito a fine 2007, non a caso, quando la crisi dei sub-prime ha iniziato a mordere. E, in conseguenza del lungo strascico che ha avuto negli anni successivi, al quale poi si è aggiunta appunto la Pandemia, non è stato mai di fatto rimosso.

In sintesi, permette ai titoli di un mutuo fino a 400mila euro (come detto prima fino a 250mila euro), contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Quindi un lasso di tempo molto generoso, di un anno e mezzo. Inoltre, il fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

L’arco temporale di 18 mesi va però inteso come un massimale. Infatti, può cambiare in base ai casi:

  • massimo 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.

Chi può chiedere e beneficiare della sospensione rate mutuo secondo la nuova legge

Occupiamoci più specificamente di quali sono i soggetti che possono accedere all’agevolazione attraverso il ricorso al Fondo di sospensione mutui.

Si tratta di fatto di persone fisiche o cooperative, impossibilitate a pagare il mutuo acceso con le banche per uno dei seguenti motivi:

  1. cessazione del rapporto di lavoro, con conseguente stato di disoccupazione. Si ricorda che il tipo di lavoro può essere: subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  2. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni;
  3. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  4. calo del fatturato per lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile, in una misura superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 e nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda. Il tutto, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
  5. morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile fino all’80%.

Occorre però sapere che affinché si possa rientrare nella misura, tali eventi devono essere sopravvenuti in un lasso di tempo successivo alla data di stipula del contratto di mutuo e si siano verificati nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio.

Si ricorda infine che la sospensione del mutuo è concessa anche a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati.

Procedura Sospensione Rate Mutuo: come fare richiesta

Come uscire dai debiti con le banche? La domanda va inoltrata alla banca presso la quale abbiamo acceso il mutuo e dobbiamo pagare quindi le rate, completa della documentazione che attesti la condizione sopraggiunta. Dobbiamo cioè dimostrare che ci sia un giustificato motivo alla base della nostra richiesta tra i casi succitati. Oltre al modulo Consap. Ricordiamo che la Consap è l’acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A, una società in house del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Dopo aver acquisito la documentazione, la banca entro 10 giorni invia telematicamente la domanda a Consap, che entro 15 giorni rilascia il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo. E’ bene poi sapere che la sospensione del mutuo non comporta alcuna spesa per il beneficiario, né richiede garanzie aggiuntive.

Il modulo è disponibile sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze, e insieme ad esso occorre ovviamente esibire la carta d’identità (se si è cittadini italiani e dell’unione europea) o il passaporto e il permesso di soggiorno (per cittadini extra Ue).

Occorre però anche sapere che la documentazione cambia in base alla situazione lavorativa del richiedente:

  1. se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, occorre allegare come prova la copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
  2. in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, bisogna produrre come prova una copia del contratto o della relativa proroga, nonché delle eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto.

Ancora, in caso di dimissioni dal lavoro per giusta causa, occorre produrre copia della sentenza o dell’atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa alla base delle dimissioni. In caso di sospensione non inferiore a 30 giorni, va presentata copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

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