Prima di entrare nel dettaglio sui debiti del coniuge, è d’obbligo ricordare che ormai dagli anni 2006 ci trasciniamo una crisi epocale innescata dai subprime americani. Come molti ricorderanno, questi derivati sui debiti contratti con le banche per accedere ai mutui e comprarsi una casa, furono cartolarizzati e immessi sul mercato.
A livello finanziario fu uno strumento che la speculazione drogò in modo abnorme, con performance (basate sul nulla) a doppia cifra. Ma come come tutte le bolle speculative, che nella storia si ripetono, come la crisi del 1929 detta la Grande depressione e, ancora prima, la crisi dei tulipani del 1637, non insegnarono molto al mondo. La bolla scoppiò e mandò in rovina interi imperi finanziari, banche, società, ma… soprattutto famiglie.
Oggi parliamo di questa catastrofe che ancora miete vittime a causa del dissesto causato dalla crisi. Molte famiglie, con le banche molto attente a concedere prestiti, devono affrontare debiti a cui non riescono a far fronte.
I coniugi, che a volte hanno lavori differenti per il sostentamento della famiglia sono, in molti casi, coinvolti nell’impegno di rendere il denaro o essere passibili di pignoramento. Esistono però alcune situazioni e cavilli che possono ribaltare questa situazione. In questo articolo andremo ad analizzare i vari scenari possibili quando si parla di debiti e matrimonio.
I debiti del coniuge, debiti e comunione dei beni
Proprio a causa di situazioni ricorrenti, sempre più spesso si valuta il rischio di dover contrarre debiti, per una qualsiasi situazione finanziaria o anche come un normale investimento imprenditoriale.
Pertanto, una copia ha la possibilità di adottare una misura cautelare che può sembrare una contraddizione rispetto alla sacralità ed ai principi del matrimonio: la separazione dei beni. Questa situazione che può sembrare una distorsione del contratto stesso del matrimonio.
Chiaramente si deve stipulare una convenzione, ma non necessariamente prima.
Si ha la possibilità di tre opzioni:
- al momento della celebrazione del matrimonio con dichiarazione al celebrante;
- prima del matrimonio con convenzione stipulata da un notaio;
- dopo il matrimonio con convenzione stipulata da un notaio e annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Per meglio comprendere le due situazioni, nella comunione dei beni, ogni oggetto, immobile o investimento finanziario, è in capo ad entrambi i coniugi.
Nel caso della separazione, ognuno gestirà ciò che ha in quota e ne sarà proprietario, pur avendo obblighi per il sostentamento del gruppo famigliare, anche economicamente.
Questo cavillo, esenta uno dei due sposi dalle possibili avversità a seguito di un debito che non può essere sanato. Ad esempio dal pignoramento dei beni dell’altro.
Fondo patrimoniale
Esiste una ulteriore possibilità per mettere al riparo parte delle proprietà. Si chiama fondo patrimoniale, in cui inserire l’abitazione come bene e può salvaguardare la casa da eventuali pignoramenti.
Purtroppo queste difese del tutto legittime e che tendono a salvaguardare un nucleo familiare, vengono sfruttate a scopi meno nobili.
Ad esempio, possono aggirare debiti, effettuati in modo sconsiderato, nei confronti del fisco. Immaginabile che i legislatori troveranno presto soluzioni per tamponare questa falla del sistema.
L’eccezione delle imposte dirette
Il discorso cambia radicalmente quando si parla delle imposte dirette. In questo caso infatti, un matrimonio sancisce il coinvolgimento di entrambi i componenti, senza alcun tipo di eccezione.
Come conseguenza del mancato pagamento, rientra ovviamente anche il pignoramento di beni mobili, in quanto considerati in comproprietà. E non è finita: tutto ciò è valido non solo con un coniuge, ma anche con qualunque parente (fino al terzo grado) con cui si convive.
In caso di comunione dei beni e di debito di uno dei due coniugi, come già accennato, il soggetto in credito può rifarsi direttamente sui beni mobili e immobili della coppia. Nel caso di un’abitazione, per esempio, il creditore può pignorare la casa fino al 50%.