Cartella esattoriale mai ricevuta: cosa fare e come cancellarla

Cosa fare in caso di cartella esattoriale mai ricevuta? Come cancellare una cartella esattoriale mai ricevuta?

Cartella esattoriale mai ricevuta: cosa fare e come cancellarla

Se queste ed altre domande ti assillano, in questa guida completa cercheremo di fornirti tutte le informazioni utili sul caso.

In effetti, il tuo caso non è isolato. Sono molti i contribuenti che si accorgono di avere debiti con l’agente della riscossione all’atto di ricevere un’intimazione di pagamento o un preavviso di fermo, un’ipoteca o un pignoramento. Tuttavia, non hanno mai ricevuto prima la cartella esattoriale, come prassi comanda.

Oltretutto, non sono meno frequenti i casi di contribuenti che dall’estratto di ruolo si accorgono di avere altre morosità pendenti.

La buona notizia è che è comunque possibile ricorrere al giudice al fine di richiedere la cancellazione degli importi non comunicati in modo corretto. Sarà poi l’esattore a dover fornire la prova contraria. Per esempio, gli avvisi di ricevimento postale o la relazione di notifica del messo notificatore.

Ma andiamo per gradi e vediamo come comportarsi in caso di cartella esattoriale mai ricevuta.

Cartella esattoriale: come funziona

Vediamo innanzitutto qual è la prassi.

Notifica

L’agente della riscossione (ufficialmente l’Agenzia Entrate Riscossione) deve innanzitutto notificare al contribuente moroso una cartella esattoriale, chiamato in via ufficiale “titolo esecutivo”. Documento indispensabile giacché legittima il pignoramento. 

Si chiama titolo esecutivo poiché si tratta di un documento ufficiale che certifica il credito.

Avviso di presa in carico

Può anche accadere che, invece della suddetta cartella, il contribuente riceva l’avviso di presa in carico. La casistica ricade quando l’Agenzia delle Entrate ha in precedenza inviato un accertamento fiscale immediatamente esecutivo. Esso già costituisce “titolo esecutivo”, pertanto non necessita di essere seguito da una cartella.

L’avviso di presa in carico è una comunicazione il contribuente viene informato dall’esattore di aver ricevuto mandato a procedere nei suoi confronti al fine di riscuotere gli importi in esso contenuti.

Pagamento o pignoramento

Il contribuente moroso può così pagare immediatamente e mettersi in regola.

Occorre però anche dire che il pignoramento per essere valido deve essere avviato entro un anno dalla notifica della cartella. Passato il quale l’esattore deve inoltrare al contribuente un nuovo avviso. Trattasi dell’intimazione di pagamento.

Avviso di pagamento senza cartella: cosa fare

Veniamo ora al caso oggetto di questo articolo. Può accadere infatti che il contribuente riceva solo l’intimazione di pagamento e non la cartella.

Generalmente ciò accade solitamente per 2 motivi principali:

  1. gli uffici preposti non l’hanno mai fatta partire
  2. è stata notificata a un indirizzo sbagliato

Come accennato nell’incipit, ciò accade anche nei casi di preavviso di fermo, ipoteca o atto di pignoramento.

Il debitore può fare ricorso al giudice al fine di chiedere la cancellazione del debito. Ma deve farlo entro i seguenti termini, in base alla tipologia di debito sorto:

  1. 60 giorni: per imposte e tributi. Il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale
  2. 40 giorni: per contributi Inps e Inail. Il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione Lavoro
  3. 30 giorni: per sanzioni amministrative e multe stradali. In tal caso va presentato al giudice di pace
  4. 20 giorni: per atti di pignoramento

Cartelle esattoriali a proprio carico emerse dall’estratto di ruolo: cosa fare?

Come detto in precedenza, un contribuente può avere anche la spiacevole sorpresa che dall’estratto di ruolo emergano altre cartelle esattoriali a proprio carico.

Fino a poco tempo fa era possibile contestare anche queste e non erano previsti termini di decadenza. Dunque, il ricorso poteva essere sollevato sempre. Quindi, in caso di assenza di prova contraria da parte dell’esattore, era possibile ottenere la cancellazione del debito.

Tuttavia, siamo costretti a parlare al passato giacché il Dl 146/2021 ha cancellato questa possibilità. Vale a dire quella di impugnare l’estratto di ruolo, salvo però tre casi:

  1. pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto
  2. blocco di pagamenti da parte della Pa
  3. perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa

Quindi, l’estratto di ruolo non è più un atto impugnabile. La giustificazione di questo provvedimento si baserebbe sul fatto che fossero diventati troppo numerosi i ricorsi di contribuenti che in maniera immotivata avrebbero fino ad oggi impugnato l’estratto di ruolo.

La decisione non è stata esente da critiche, giacché non prende in considerazione il fatto che sopprimendo questa possibilità si toglie a quanti sono stati vittime di errori dell’agente della riscossione a fare ricorso.

Un palliativo potrebbe essere la richiesta di sospensiva. Tuttavia, essa non esclude o annulla concretamente il relativo debito. Oltretutto, molte commissioni non sospendono in via d’urgenza, altre finiscono per non fissare nei termini previsti le udienze, ed altre ancora finiscono pure per ignorare del tutto la richiesta.

Quindi, il rischio è di incorrere anche nelle eccezioni previste in una misura cautelare prima del pronunciamento del giudice. E di non risultare neppure idonei.

Cartella esattoriale non ricevuta: istanza in autotutela conviene?

Prima di fare ricorso il contribuente ha facoltà di presentare un’istanza in autotutela che va indirizzata sia all’esattore che all’ente titolare del credito.

Tuttavia, qualora sono previsti dei termini per il deposito del ricorso come quelli prima elencati, tale istanza non li sospende. Inoltre, è bene sapere che, in virtù del fatto che l’amministrazione non sia obbligata a rispondere all’istanza di autotutela, si corre il rischio che i suddetti termini scadano. E, di conseguenza rimarrà privo di possibilità di difendersi.

Abbiamo detto che, in caso di ricorso, l’ente della riscossione deve provare che la cartella esattoriale sia stata consegnata. O la ricevuta di ritorno in caso di raccomandata o la “relazione di notifica” in caso di consegna del messo comunale. E ciò anche nel caso in cui siano trascorsi oltre 5 anni dall’adempimento in base all’articolo 26, 5° comma Dpr 602/73.

Tale disposizione serve al fine di rispondere alla domanda del contribuente che ne chieda l’esibizione dinanzi all’ufficio. Nel caso in cui però tale prova sia necessaria per vincere l’eccezione processuale, i 5 anni non sono previsti. Ed, in generale, alcun limite di tempo.

La Cassazione (sentenze n. 26683/2009; 1842/2011; 19696 /2014) ha sancito che il concessionario è comunque tenuto, a prescindere dall’obbligo di conservazione entro i 5 anni, a fornire in giudizio ugualmente la prova dell’avvenuta notificazione della cartella.

Va poi detto che è interesse dell’esattore conservare sempre la copia della cartella oltre cinque anni. E fino a che il credito non sia stato completamente recuperato. Così da conservare sempre una prova documentale dimostrabile.

Come funziona ricorso al giudice per cartella esattoriale non ricevuta

Come detto, l’annullamento parziale o totale del debito presente nella cartella va fatto all’autorità giudiziaria competente. La modalità, come ricorda la stessa Agenzia delle entrate Riscossione, è riportata nel dettaglio nello stesso documento.

Annullamento il debito

Nel caso in cui il giudice darà ragione al contribuente, accogliendo così il suo ricorso, l’ente sarà obbligato ad annullare il debito. Tuttavia, non è escluso che l’ente non si adegui a tale decisione del giudice. E così il contribuente potrà far valere le sue ragioni ricorrendo direttamente al giudice. Si tratta del cosiddetto “giudizio di ottemperanza” e serve per ottenere che l’ente applichi quanto già deciso da altro giudice.

Irregolarità al Garante del contribuente

Il contribuente ha poi un’altra arma: può sollevare un caso di irregolarità al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera.

In caso di annullamento totale di un debito che già si è iniziato a pagare, è possibile altresì ottenere il rimborso delle somme eventualmente già pagate.

E’ buona norma comunque sempre rivolgersi a qualche figura specializzata che saprà indirizzare per il meglio, anche attenendosi ad eventuali aggiornamenti. Come noto, del resto, la normativa fiscale italiana vigente oltre ad essere farraginosa, viene pure aggiornata continuamente. In genere in modo peggiorativo.

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